ENABLE

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Il Progetto ENABLE – Early Network-based Action against violent Behaviours to Leverage victim Empowerment si fonda sul protocollo ZEUS, siglato nel 2018 e rinnovato nel 2019, tra la divisione Anticrimine della Polizia di Milano e il CIPM di Milano per l’effettiva applicazione della legge no. 38/2009 e 119/2013 sulla violenza domestica e sullo stalking. 

Il protocollo garantisce una risposta precoce, integrata e su più livelli, alla violenza domestica; questo implica che l’autore di violenza domestica o stalking, che viene ammonito, sia immediatamente preso in carico dall’équipe del CIPM per un trattamento clinico/criminologico. Contemporaneamente, a chi ha subito atti violenti o persecutori verranno indicati i centri specializzati presenti sul territorio.

Seguendo questo iter possono essere raggiunti numerosi obiettivi:

  • prevenire la violenza di genere attraverso l’invio precoce al trattamento per le persone ammonite
  • produrre, attraverso il trattamento, cambiamenti nei soggetti ammoniti, allo scopo di sospendere gli atti violenti e persecutori
  • creare una forte rete e di partenariati tra Forze dell’Ordine e altri enti del territorio, che consentirà un aumento dei soggetti ammoniti che accedono precocemente a un percorso di trattamento
  • proteggere le vittime attraverso l’accesso ai servizi specialistici
  • far conoscere i propri diritti a chi subisce atti persecutori e migliorarne i sentimenti percepiti di sicurezza e benessere
  • creare una rete di professionisti qualificati sul territorio

Grazie al progetto ENABLE, il protocollo ZEUS verrà siglato in altre 8 città italiane: Cagliari, Genova, Piacenza, Verona, Vicenza, Bari, Prato e Roma.

Per rimanere aggiornato sugli step progettuali continua a seguire il sito.

Cos’è l’ammonimento o la procedura di ammonimento


L’ammonimento è un provvedimento che ha lo scopo di “richiamare” o “avvertire” una persona che compie atti persecutori e/o violenti, che non costituiscono ancora reato, affinché interrompa la propria attività molesta prima di andare incontro ad un peggioramento che renda inevitabile l’attivazione di un processo penale.

 

  • Chiunque subisca atti persecutori
  • Chiunque subisca o conosca persone che stiano subendo violenza domestica
La procedura rimarrà anonima.
Basta recarsi al più vicino comando dell’Arma o a un ufficio della Polizia di Stato, che trasmetteranno al Questore la richiesta di ammonimento. Non è necessario essere accompagnati da un avvocato e la procedura rimarrà anonima, per cui in nessun caso la persona che verrà ammonita saprà chi è stato a fare la segnalazione.
Verranno raccolte dall’ Autorità Giudiziaria tutte le informazioni necessarie correlate alla narrazione degli eventi al fine di accogliere o respingere la richiesta di ammonimento. L’unica cosa che conta, quindi, è saper esporre i fatti in modo chiaro e il più dettagliato possibile. Quando possibile e se presenti, si possono allegare documenti e referti che confermino ciò che si sta raccontando. Se la segnalazione di una situazione di violenza viene fatta da terzi, verrà contattata dall’autorità la vittima che è protagonista diretta dei fatti e che verrà coinvolta nelle indagini.
Il soggetto “segnalato” verrà convocato dal Questore per un richiamo verbale e verrà dissuaso dal compiere azioni dannose e persecutorie. In quella sede verranno, inoltre, spiegate le conseguenze qualora proseguisse con i comportamenti lesivi. Nelle città in cui è attivo il protocollo Zeus, il soggetto verrà inviato a un’équipe di specialisti per iniziare un percorso trattamentale. Questo percorso gli permetterà di modificare i propri comportamenti sospendendo le condotte lesive.
No, l’ammonimento è un primo atto formale volto a prevenire l’aggravarsi dei comportamenti, ma non prevede un processo.
Il soggetto ammonito parteciperà a una serie di colloqui individuali, condotti da psicologi e criminologi, con l’obiettivo di rivedere i suoi comportamenti e di interrompere le condotte persecutorie e violente. L’équipe dei professionisti collaborerà con le Forze dell’Ordine e si terrà in contatto con la persona che ha subito gli atti lesivi, per monitorare costantemente la situazione.
Al momento della segnalazione, alla persona che subisce atti persecutori o violenza verranno fornite informazioni relative ai servizi specialistici presenti sul territorio dove risiede. Verrà inoltre richiesto il suo consenso a essere contattata dai professionisti che hanno preso in carico il soggetto ammonito, per un costante monitoraggio della situazione.
Se, nonostante l’ammonimento, il soggetto persiste nelle sue azioni, si potrà dare avvio al processo, senza necessità di querela da parte della persona che ha subito violenza. Inoltre, il soggetto potrebbe andare incontro ad un aumento della pena.
Cagliari, Genova, Piacenza, Verona, Vicenza, Bari, Prato e Roma

Lo stalking


Lo stalking (dall’inglese “to stalk” che significa letteralmente “appostarsi”, “avvicinarsi”, “braccare”) è un reato che raggruppa in sé qualunque tipo di comportamento persecutorio compiuto in modo ripetitivo e fastidioso nei confronti di una persona.

La stalking è reato secondo l’articolo 612 BIS del Codice Penale.

 

Nella maggior parte dei casi lo stalker è qualcuno che si conosce o con cui si è interagito; talvolta però è un individuo completamente sconosciuto. In ogni caso è da considerarsi “stalker” chiunque metta in atto condotte o atteggiamenti che disturbano, impongono attenzioni non gradite, minacciano, molestano e perseguitano.
Lo stalker in genere compie atti che di per sé possono apparire come innocui ma che con il tempo, considerando la loro frequenza e durata, possono costituire un pericolo. Nello specifico lo stalker può:
  • inviare grandi quantità di comunicazioni via lettere, e-mail o SMS, lasciare messaggi sui social network oppure sull’automobile, sulla porta di casa o sul luogo di lavoro e fare telefonate a qualsiasi ora del giorno o della notte;
  • fare appostamenti per osservare e controllare le attività quotidiane;
  • inviare regali indesiderati oppure effettuare ordinazioni e inserzioni, come offerte di sesso o necrologi, a nome della vittima;
  • ottenere informazioni sulla vittima tramite altre persone;
  • danneggiare le proprietà della vittima, leggere o rubare la sua corrispondenza, introdursi nella sua abitazione;
  • minacciare e insultare direttamente la vittima e/o le persone ad essa vicine
  • nei casi più gravi può comportare anche violenza fisica che, a seconda delle circostanze, può configurare altri reati
Nei casi più gravi lo stalker può arrivare a compiere aggressioni fisiche e sessuali.
Gli atteggiamenti e i comportamenti sopra descritti suscitano in chi li subisce sentimenti di pericolo, paura, insicurezza e timore che portano a limitare la propria libertà personale e a modificare le proprie abitudini di vita.

La violenza domestica e il maltrattamento


Con l’espressione violenza domestica si fa riferimento a diverse forme di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica che sono messe in atto da un membro della famiglia nei confronti di un altro componente del nucleo familiare (indipendentemente dal fatto che l’autore o l’autrice di tali atti condivida o abbia condiviso con la vittima la stessa casa). La violenza domestica si può verificare anche nei confronti di ex coniugi o ex partner.  

La violenza domestica è reato secondo l’art. 572 del Codice Penale.

 

La violenza di tipo fisico comprende:
  • Calci
  • Pugni
  • Schiaffi
  • Spintoni
  • Graffi e morsi
  • Lancio di oggetti
Spesso la violenza fisica si accompagna alla violenza sessuale che si traduce in:
  • Molestie sessuali ovvero battute, approcci fisici invadenti, palpeggiamenti
  • Obbligo alla visione di materiale pornografico
  • Uso della forza e minacce per obbligare l’altro a compiere atti sessuali
  • Stupro
La violenza domestica implica l’abuso psicologico che include atti come:
  • Insultare
  • Intimidire
  • Denigrare
  • Umiliare
  • Minacciare
  • Suscitare sensi di colpa
  • Incutere timore, ansia, sensazione di pericolo
Questi atti possono essere indirizzati verso la vittima o verso la sua famiglia, i suoi amici e tutte le persone che le stanno intorno. L’autore di violenza può iniziare ad esercitare controllo sui contatti della vittima, negarle la possibilità di vedere altre persone e, addirittura, farle dubitare di se stessa al punto da credersi pazza. Questo fenomeno è definito “gaslighting” e viene messo in atto presentando alla vittima false informazioni.
La violenza domestica può manifestarsi anche sul piano economico attraverso:
  • la limitazione ed il controllo dei soldi della vittima
  • lo sfruttamento finanziario della vittima, ovvero l’utilizzo dei suoi soldi senza il consenso
  • il divieto alla vittima di lavorare o l’obbligo a farlo
  • lavoro all’interno dell’impresa famigliare senza contratto e senza retribuzione

 

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